Ordinanza — n. 29554/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 15.09.2020, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 10.09.2018 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. b) e 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod.pen., 44 lett. b) e 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONFIGLIO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/02/1984 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 15.09.2020, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 10.09.2018 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett.
b) e 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo articolato ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità.
2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito. Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 11/06/2021 Il Consigliere estens e Il Presidente Antoyiella D' -7, Ari—ETP Vito Di