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Ordinanza — n. 29553/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a qualified lawyer. Although the signature was authenticated by an attorney, the law requires appeals to be signed exclusively by lawyers registered in the special register. The court ruled that authentication does not cure the formal defect, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if signed personally by the defendant, even if authenticated by a lawyer, as the law mandates exclusive signature by a qualified defender.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible petition qualified lawyer special register formal defect authentication validity procedural requirement responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Ciò in quanto è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha, proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 129 cod.
art. 133 cod. pen
pen., nonché il vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque la mancata giustificazione del trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 133 cod. pen..
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
Ciò in quanto è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018
277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 03/01/1980 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a-vs.GL-alle_pactu il udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; i

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 27 marzo 2017 del Tribunale di Napoli, in forza della quale Ciro Scognamiglio era stato tra gli altri condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 31, 44 lett, c; 93, 94, 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 181, comma 1 -bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 81 capoverso e 349 capoverso cod. pen.; 64, 65, 71, 72, 75 d.P.R. 380 del 2001; 349, comma 2 e 59, comma 2, cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha, proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque la mancata giustificazione del trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Va invero osservato, in via del tutto assorbente, che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, la cui sottoscrizione risulta essere stata autenticata dall'avvocato Dario Cuomo. 3.2. In proposito, va ricordato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Va da sé che il requisito formale per proporre impugnazione non risulta in specie affatto rispettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso. In ogni caso, questa Corte ha altresì più volte ribadito che è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche se la firma sia stata autenticata (ipotesi in specie tra l'altro non ricorrente) da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221).

Ciò in quanto è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr. Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

4. Atteso quanto sopra, il ricorso è senz'altro inammissibile. 4.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere este tire Il Presidente glaudio Cerr Vito Di Nicola hDEP OS I TATA