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Ordinanza — n. 29552/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSELLA VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 01/04/1973 avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di UDINEdat-e-a'eviso-atteishafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2019 il Tribunale di Udine ha condannato Vincenzo Carosella, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. La Roxi Servizi, alla pena di euro quattrocento di ammenda per il reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza documenti mancanti rappresentanza legale adempimento inesatto trasmissione per incompetenza omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSELLA VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 01/04/1973 avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di UDINEdat-e-a'eviso-atteishafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2019 il Tribunale di Udine ha condannato Vincenzo Carosella, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. La Roxi Servizi, alla pena di euro quattrocento di ammenda per il reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata eccepita l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine, ed è stata altresì richiesta l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e da quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Isernia, emerge infatti che l'avvocato Mike Matticoli, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricdrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 iere estensore Il Presidente Vito Di Nicola 3DEPOSUTATA N C.A i 28 Lf 3 2