Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant bears costs and fine under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant had initially challenged a first-instance conviction for a minor offense, arguing insufficient reasoning regarding the occasional nature of the conduct and requesting alternative sentencing benefits. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, thereby imposing procedural costs and a monetary fine on the appellant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADALATI PIETRO nato a BIANCAVILLA il 28/10/1951 avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Pietro Badalati, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di euro milleottocento di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. E' stata lamentata l'insufficienza della motivazione in relazione all'occasionalità della condotta, con richiesta altresì di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.1. Con dichiarazione del 26-27 aprile 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla proposta impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, attesa la dichiarazione personalmente presentata dal ricorrente unitamente al difensore di fiducia. 3.1. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima a seguito della rinuncia consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 500,00 (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensori Il Presidente Qicke Cerroni Vito Di Nicora E por IN cÌ . i I 2