Sentenza — n. 29549/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 luglio 2019 il Tribunale di Gorizia ha condannato Virginio Carletti, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, alla pena di euro quattromila di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso l'avvenuto stoccaggio di miscele bituminose per 4,261,08 tonnellate in luogo delle mille autorizzate in R13, ed in ragione del mantenimento di rifiuti di terre e rocce da scavo per un periodo superiore all'anno, senza avviarli a smaltimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In specie si trattava invero di fatti risalenti al più tardi al 2014, senza ulteriori contestazioni successive e privi di pregiudizio ambientale, mentre i precedenti dell'imputato erano assai risalenti e del tutto slegati tra loro, né della medesima indole. 2.3. Col terzo motivo era eccepita l'intervenuta prescrizione, atteso che i materiali erano presenti nell'impianto quantomeno dal 31 luglio 2014. 2.4. In replica ai rilievi di inammissibilità del ricorso era altresì depositata dalla difesa del ricorrente memoria a norma dell'art. 611, comma 2, cod. proc. pen..
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carletti Virginio, nato a Cervignano del Friuli il 28/12/1941 avverso la sentenza del 17/07/2019 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2019 il Tribunale di Gorizia ha condannato Virginio Carletti, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, alla pena di euro quattromila di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso l'avvenuto stoccaggio di miscele bituminose per 4,261,08 tonnellate in luogo delle mille autorizzate in R13, ed in ragione del mantenimento di rifiuti di terre e rocce da scavo per un periodo superiore all'anno, senza avviarli a smaltimento.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita l'insussistenza di responsabilità dell'imputato, dal momento che il ricorrente era solamente socio unico della s.r.l. Impresa Carletti Virgilio, di cui amministratore unico dal 2008 era invece Lara Carletti, come da visura depositata dal Pubblico ministero all'udienza del 18 luglio 2018. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine a coscienza e volontà della condotta, altresì concludendo il percorso motivazionale limitandosi a riportare il capo d'imputazione e senza giustificare inoltre la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta in sede di discussione.
In specie si trattava invero di fatti risalenti al più tardi al 2014, senza ulteriori contestazioni successive e privi di pregiudizio ambientale, mentre i precedenti dell'imputato erano assai risalenti e del tutto slegati tra loro, né della medesima indole. 2.3. Col terzo motivo era eccepita l'intervenuta prescrizione, atteso che i materiali erano presenti nell'impianto quantomeno dal 31 luglio 2014. 2.4. In replica ai rilievi di inammissibilità del ricorso era altresì depositata dalla difesa del ricorrente memoria a norma dell'art. 611, comma 2, cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 3.1. In relazione ai primi due motivi di censura, la cui non manifesta infondatezza si riverbera sul terzo profilo di doglianza, va anzitutto osservato che in effetti il ricorso non risponde di per sé ai requisiti pretesi in tema di sua autosufficienza. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione appunto del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali)(Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).
Al riguardo il ricorrente si è in effetti doluto del mancato esame della visura camerale che avrebbe dato conto della sua estraneità alle condotte contestate, in ragione del suo affermato ruolo di socio unico di società di capitali da altri legalmente rappresentata, ma detta visura non è stata prodotta unitamente al ricorso. In ogni caso, peraltro, ragioni di perplessità - sia pure a fronte della mancata allegazione della visura camerale, dalla quale avrebbero dovuto evincersi natura giuridica della società (ovvero dell'impresa individuale) riferibile all'odierno ricorrente, nonché il conseguente profilo di ritenuta responsabilità dell'imputato - nascono comunque già in ragione del contestuale non chiaro e atecnico riferimento ad una legale rappresentanza, da parte del ricorrente, di un'omonima impresa individuale con sede in Cervignano del Friuli, laddove in effetti dovrebbe parlarsi più correttamente di titolare della ditta. 3.2.
Egualmente, quanto al lamentato vizio motivazionale, in effetti la sentenza impugnata ha inteso riportarsi graficamente - ad asserita ed esclusiva riprova dell'illiceità delle condotte ascritte all'imputato, quanto a stoccaggio di miscele bituminose ed a protratto mantenimento di rifiuti - semplicemente al capo d'imputazione (pedissequamente ripetuto nella motivazione del Tribunale isontino) che dette condotte aveva ab origine descritto e contestato, meramente richiamandosi ai riscontri degli operanti che avevano provveduto ai sopralluoghi ed in realtà limitandosi a dare conto del fatto siccome evocato (così calibrandosi al più sugli schemi di una pronuncia emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., cfr. ad es.
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824). 3.3. In definitiva, pertanto, le censure siccome formulate non appaiono mancare del tutto il segno in ragione dei contenuti della sentenza impugnata. Ciò posto, il ricorso raggiunge quantomeno la soglia dell'ammissibilità, così consentendo l'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione. Tenuto altresì conto che col terzo motivo il ricorrente ha insistito per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, cui lo stesso ricorrente non ha evidentemente inteso rinunciare, si osserva per un verso che ictu ocu/i non può darsi luogo ad una piena pronuncia assolutoria (cfr. ad es.
Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465), e per altro canto invece che i fatti risalgono al 2014. Data la natura contravvenzionale del reato, il quinquennio di cui agli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 cod. pen. risulta pertanto ampiamente decorso alla data odierna.
4. Alla stregua dei complessivi rilievi che precedono, la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estens re Il President