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Ordinanza — n. 29548/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence suspension tied to demolishing an illegal structure. The court rejects the claim that mere ownership proves criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly linked the conditional sentence suspension to the demolition of an illegal building. The appellant argued that ownership alone was insufficient for criminal liability, but the court found her actions as the daughter of the builder and choice of domicile as decisive evidence of complicity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; Art. 616 c.p.p.: Mere ownership of an illegal structure is insufficient to establish criminal complicity; additional elements such as family ties, election of domicile within the site, and active surveillance are required to prove the owner's moral participation in the illicit construction.

Parole chiave

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illegal construction liability conditional sentence suspension criminal complicity proof owner responsibility standard demolition as condition precedent divieto di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia inadempimento del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 165 cod. pen.
art. 165 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanzato
Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro
Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO VERONICA nato a PALERMO il 10/03/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato in mesi due giorni venti di arresto ed euro 17000 di ammenda la pena inflitta a Veronica Tarantino per i reati di cui agli artt. 44, lett.

b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 81 capoverso cod. pen., 64, 71, 65, 93, 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, confermando la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'immobile abusivo.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente ha contestato l'affermazione di penale responsabilità, dal momento che la stessa era proprietaria del manufatto senza peraltro avere concorso nel reato edilizio, non essendo al riguardo sufficiente la mera connivenza laddove vi era necessità di indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà. In specie non poteva considerarsi dirimente che l'imputata avesse eletto domicilio proprio nell'immobile, mentre rappresentava una mera congettura la circostanza che altri componenti della famiglia avessero potuto gestire la realizzazione del bene, attese le delicate condizioni di salute del coimputato, infine deceduto prima della fine del giudizio di primo grado. 2.2.

Col secondo motivo la ricorrente ha lamentato omissione di motivazione quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. In particolare, era necessario spiegare per quali ragioni fosse necessario porre l'esecuzione dell'ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo in loco e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanzato, Rv. 268014;

Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261522). In specie, la Corte territoriale - al fine di individuare l'interesse concreto del titolare del bene alla realizzazione dell'opera abusiva - ha non illogicamente evidenziato che la ricorrente era figlia del committente dell'intervento edilizio, nulla aveva inteso contestare in sede di convalida del sequestro e - sicuramente proprietaria del cespite - aveva eletto domicilio proprio nell'immobile dove insistevano le opere abusive, ben potendo invece altrimenti marcare la propria distanza dalla committenza. 3.2.

In ordine al secondo motivo di censura, e contrariamente ai rilievi della ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato le ragioni in forza delle quali era stata disposta la subordinazione del beneficio della condizionale alla demolizione dell'opera (quanto alla realizzazione dell'opera in zona a rischio sismico con notevole impatto ambientale; quanto alle dimensioni dell'opera anche in considerazione delle realizzazione di impianto di scarico delle acque reflue), tenuto tra l'altro conto della necessità dell'imposizione del vincolo anche a norma dell'art. 165 cod. pen., visti i precedenti.

In proposito il ricorso evita di confrontarsi con siffatti rilievi.

4. Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, pertanto, l'impugnazione appare manifestamente infondata, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere e