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Ordinanza — n. 29547/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically allege the reduction of the sentence in the grounds of appeal. Although the lower court confirmed liability based on a lesser degree of fault, the appellant did not explicitly request a remodulation of the sanction, which is required under procedural law. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 597, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.; Art. 581, lett. c) e 591, primo comma, lett. c) cod. proc. pen.: The appeal against a first-instance judgment on liability cannot implicitly include a complaint regarding the sentencing treatment, requiring specific grounds for any request to reduce the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement sentencing reduction request appellate devolutive principle procedural formalities lesser degree of fault procedural costs allocation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 597, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.
2.Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo in relazione al trattamento sanzionatorio inosservanza od erronea applicazione degli art. 597, commi 1,4 e 5 cod.proc.pen.
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, primo comma, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 597 cod. proc. pen
ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 7994 del 17/06/2014
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLORIOSO ANTONIETTA MARIA nato SAMBUCO DI SICILIA il 07/02/1962 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 24.11.2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza resa in data 14.10.2019 dal Tribunale di Sciacca, con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 95- in relazione agli arti 93 e 94-, 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 e condannata alla pena di mesi uno e giorni ventiquattro di arresto ed euro 5.500,00 di ammenda. 2.Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo in relazione al trattamento sanzionatorio inosservanza od erronea applicazione degli art. 597, commi 1,4 e 5 cod.proc.pen. e 133 cod.pen.: lamenta che la Corte territoriale pur avendo confermato l'affermazione di responsabilità sulla base del meno grave profilo di colpa non aveva, conseguentemente, rimodulato il trattamento sanzionatorio, punto della decisione connesso sul piano logico-giuridico con la richiesta di assoluzione avanzata con il secondo motivo di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Va ricordato che, in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità - come avvenuto nella specie - possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (Sez.6, n. 7994 del 17/06/2014, dep.23/02/2015, Rv.262455 - 01, in motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate). Risulta, quindi, manifestamente infondata la censura proposta.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso, 11/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente V)nella,priStasi) f Vito Di Nicola \--<-b<- rTE: t e, ;