Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29546/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29546/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29546/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORA MARCO nato a OCCHIOBELLO il 30/08/1968 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; RITENUTO IN Farm 1. Con sentenza del 9 novembre 2020 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 10 settembre 2018 del Tribunale di Rovigo resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a Marco Mora, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Officine Mora, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 limitatamente alle annualità d'imposta 2011 e 2012, riducendo al minimo la durata delle pene accessorie temporanee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, tra l'altro osservando che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e che, in definitiva, il trattamento sanzionatorio andava rideterminato in melius in considerazione dei modesti superamenti delle soglie di punibilità. Per contro non poteva concedersi la sospensione condizionale della pena attese le due condanne per reati tributari, nonché l'intervenuta violazione per due anni della norma di cui all'art. 5 cit., sì che non vi era spazio per prognosi favorevole. 3.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena remissione della pena sospensione della riscossione fiscale penalità di mora pene condizionali differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORA MARCO nato a OCCHIOBELLO il 30/08/1968 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; RITENUTO IN Farm 1. Con sentenza del 9 novembre 2020 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 10 settembre 2018 del Tribunale di Rovigo resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a Marco Mora, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Officine Mora, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 limitatamente alle annualità d'imposta 2011 e 2012, riducendo al minimo la durata delle pene accessorie temporanee.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale relativamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, invero rigettata nonostante la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione. Al riguardo, il ricorrente ha rilevato che i precedenti invece evidenziati riguardavano violazioni dell'art. 10-ter d.lgs. 74 cit., laddove in un caso era stata pagata la multa e nell'altro il ricorrente aveva già goduto della sospensione condizionale. Mentre infine non era stato tenuto conto degli elementi favorevoli, che avevano indotto a riconoscere le attenuanti generiche e a diminuire il trattamento sanzionatorio e la durata delle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, tra l'altro osservando che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e che, in definitiva, il trattamento sanzionatorio andava rideterminato in melius in considerazione dei modesti superamenti delle soglie di punibilità. Per contro non poteva concedersi la sospensione condizionale della pena attese le due condanne per reati tributari, nonché l'intervenuta violazione per due anni della norma di cui all'art. 5 cit., sì che non vi era spazio per prognosi favorevole. 3.2.

Ciò posto, é nozione comune che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047).

Del tutto correttamente, quindi, la sentenza impugnata da un lato ha ridotto la sanzione penale, proprio per adeguarla ancor più al fatto tenuto conto che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e che la soglia di punibilità era stata superata in misura contenuta, e dall'altra ha confermato la prognosi sfavorevole proprio in ragione della ripetuta violazione di norme penali tributarie. Alcun vizio si ravvisa al riguardo, proprio in quanto - come si è appena visto - non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773).

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente !audio Cerro Vito Di Nicola