Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29544/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza pronunciata in data 11.11.2019, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 16.04.2018 del Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato Scanu Daniela responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.pen. e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di arresto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
reclusione controlli sanitari e veterinari indennità per detenzione mangimi – prodotti e igiene capacità di subire la carcerazione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANU DANIELA nato a CAGLIARI il 25/08/1975 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 11.11.2019, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 16.04.2018 del Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato Scanu Daniela responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.pen. e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di arresto.

2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo articolato ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità.

2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr pag 4 e 5 della sentenza impugnata). La ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,/Angonell D tasi Vito Di Nicola n( DEPO IN ,