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Ordinanza — n. 29543/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding tax withholding and social security credits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29543/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for challenging the lower court's conviction were manifestly unfounded. The appellant argued that the submission of DM10 forms did not prove payment and that a social security credit existed, but the court found no contrary evidence to rebut the presumption of payment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of cassation presumption of payment DM10 forms evidence social security credit procedural costs award omitted withholding tax contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone
Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza
Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015, Moro
altresì Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015, Moro, Rv.
Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile
In specie, alcun elemento contrario è stato dedotto, laddove in sede penale è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione rappresentata dai modelli (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv.
Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito
232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANZILLO DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 15/01/1970 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 12 marzo 2018 del Tribunale di Livorno, in forza della quale Domenico Tranzillo, in qualità di legale rappresentante della società The Salt One c/o Ivanova Boyanova, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi uno di reclusione ed euro cento di multa per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione al mancato versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti in relazione al mese-di dicembre 2012.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che la propria condanna era maturata in esito a doppia presunzione, di avvenuta presentazione dei modelli Dm10 e di conseguente avvenuto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. In realtà la presentazione del modello Dm10 era dovuta in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto ove siano corrisposte le retribuzioni, sì che non poteva dirsi prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato che non fosse mai stato considerato il rilievo secondo cui la società vantava un credito di circa ventimila euro nei riguardi dell'ente previdenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, questa Corte ha già osservato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio (Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272).

In specie, mai l'odierno ricorrente ha specificamente contestato di non avere inviato i modelli Dm 10, limitandosi a sostenere che non erano stati prodotti in giudizio dal funzionario dell'ente previdenziale e, in definitiva, mai neppure espressamente allegando di non avere corrisposto le retribuzioni ai dipendenti. Infatti, come è già stato ricordato dalla Corte territoriale, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale può essere valutata come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse solo in assenza di elementi contrari (Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; cfr. altresì Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015, Moro, Rv. 263665).

In specie, alcun elemento contrario è stato dedotto, laddove in sede penale è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione rappresentata dai modelli (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851). D'altronde, attesa anche la vicinanza dalla prova, ben facilmente - a fronte della condotta antecedente siccome evidenziata e ricostruita - il datore di lavoro avrebbe potuto allegare elementi concreti in senso contrario, cosa non avvenuta. 3.2. In ordine al secondo motivo di censura, la Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - ha preso specifica posizione circa la generica affermazione dell'esistenza di un credito in tesi opponibile all'Inps, al riguardo disattendendo lo specifico motivo di appello presentato.

Alcunché è stato ulteriormente dedotto, se non lamentando una omessa motivazione che, al contrario, era stata puntualmente somministrata dal Giudice dell'appello.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza dei motivi di censura non può che condurre 'all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore delta Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il