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Ordinanza — n. 29539/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because conditional sentence suspension was not requested or included in plea bargain terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant failed to meet strict statutory requirements for challenging a plea bargain sentence. Although the defendant argued he requested conditional sentence suspension, the court found no record of such a request or agreement in the proceedings. Consequently, the appeal was rejected under the narrow grounds permitted for post-plea-bargain challenges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are strictly limited to violations of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misclassification, or illegality of the penalty, excluding the automatic granting of conditional suspension if not explicitly bargained.

Parole chiave

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plea bargain appeal conditional sentence suspension plea bargain terms inadmissible appeal defendant's will violation sospensione condizionale della pena liberazione condizionale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 51 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli ha applicato a Giuseppe Angelino, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.
art. 606 cod. proc. pen
Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian Alexandru Val
Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella
Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro
279241; Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINO GIUSEPPE nato a CAIVANO il 11/04/1945 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdateL.asuisci-allg-panti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli ha applicato a Giuseppe Angelino, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, osservando che il beneficio avrebbe potuto essere concesso perché l'imputato era incensurato, e la richiesta era stata espressamente formulata nel corso del giudizio, benché al beneficio non fosse stato formalmente subordinato il patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo, dunque, il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, infine l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1.

Ciò posto, in tema di patteggiamento la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice; ciò dal momento che la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian Alexandru Val, Rv. 277610).

E' stato pertanto così affermato che la sentenza di applicazione della pena che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella, Rv. 279241; Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, Bessas e altro, Rv. 270065). 3.1.2. Orbene, dalla sentenza impugnata - contrariamente ai rilievi del ricorrente - non risulta né che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato richiesto dall'imputato né che abbia formato oggetto dell'accordo.

Né il verbale dà atto di qualsivoglia istanza al riguardo.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estenso -e Il Presidente 7 io