Ordinanza — n. 29538/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Lecce, in forza della quale Giuseppina Chiriatti, quale titolare dell'omonima ditta individuale, era stata condannata alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto alle compensazioni indebitamente operate nell'anno d'imposta 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altrimenti è stato opinato, applicando i medesimi principi, da Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946, laddove, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, con una soglia di punibilità fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, era stata affermata l'esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad un'evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa. Ciò posto, l'eccedenza in specie è pacificamente fissata in euro 14.000 rispetto ad una soglia di euro 50.000, quindi con uno scostamento di ben il 28% rispetto al valore limite.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIATTI GIUSEPPINA nato in GERMANIA il 06/05/1981 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Lecce, in forza della quale Giuseppina Chiriatti, quale titolare dell'omonima ditta individuale, era stata condannata alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto alle compensazioni indebitamente operate nell'anno d'imposta 2012.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita l'intervenuta estinzione del reato attesa la maturata prescrizione a norma dell'art. 157 cod. pen., dal momento che il capo d'imputazione aveva fatto ricadere la commissione del reato tra l'8 aprile e il 22 maggio 2013, sì che detta causa estintiva era maturata al deposito della motivazione della sentenza. 2.2. Col secondo motivo la ricorrente, anche a prescindere dalle manifeste inesattezze contenute nell'intestazione della sentenza d'appello (quanto a luogo di nascita dell'imputata e identificazione della sentenza appellata), ha osservato che lo scostamento dalla soglia per complessivi euro 14.000 non rappresentava un superamento rilevante, per cui doveva procedersi, al fine della possibile applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ad un accertamento in concreto della modalità della condotta, dell'esiguità del danno e della non abitualità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al primo motivo di censura ed ai suoi specifici contenuti quanto alla dispiegata eccezione d'intervenuta prescrizione, è invero nozione comune che, ai fini del computo della prescrizione e contrariamente ai rilievi della ricorrente, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (ex multis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). 3.2. In ,ordine al secondo profilo di censura, è stato già osservato che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931).
Al riguardo, questa Corte ha ad es. rilevato che, in tema di omesso versamento Iva, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (in specie era stata ritenuta, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cit. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000, e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa)(Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546).
Altrimenti è stato opinato, applicando i medesimi principi, da Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946, laddove, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, con una soglia di punibilità fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, era stata affermata l'esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad un'evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa. Ciò posto, l'eccedenza in specie è pacificamente fissata in euro 14.000 rispetto ad una soglia di euro 50.000, quindi con uno scostamento di ben il 28% rispetto al valore limite.
Va da sé che in ogni caso non può parlarsi di soglia vicinissima, ovvero di,un ammontare di poco superiore alla soglia stessa. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha sostenuto il rilevante superamento, del tutto significativo ed ostativo ad ogni ulteriore valutazione in merito.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza dei motivi di censura non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estenso e Il Presidente pia dio Cerroni Vito Di N