Cassation appeal dismissed as inadmissible due to acquiescence in first instance regarding legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had acquiesced to the conviction and the agreed penalty in the appellate court. Although the defense initially contested recidivism, they later agreed to the final sentence, effectively waiving objections to the legal qualification of the facts. The court ruled that such acquiescence precludes raising new arguments regarding the legal characterization of the crime in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Acquiescence to the agreed penalty in the appellate stage regarding the legal qualification of facts precludes subsequent cassation appeals challenging that specific qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIUSEPPE nato a CASAVATORE il 13/07/1990 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdert-e-e1/4"45-e-a-gelper-t* udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'il gennaio 2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 29 maggio 2019 del Tribunale di Noia, e preso atto dell'acquiescenza in relazione al giudizio di colpevolezza nonché dell'accordo a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.566.666,67 di multa la pena inflitta a Giuseppe De Rosa, dichiarata l'equivalenza tra attenuanti generiche e contestata recidiva e confermata la prima sentenza quanto al resto, per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare è stata lamentata l'erronea qualificazione della fattispecie, che aveva comportato l'applicazione di pena incongrua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
4. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale insistendo per l'esclusione della contestata recidiva e per la riduzione al minimo della pena. All'udienza la difesa ha concordato con la pubblica accusa il trattamento sanzionatorio nei termini richiamati, previa espressa rinuncia ai motivi proposti nel gravame. In sentenza è stato dato conto dell'acquiescenza al giudizio di colpevolezza, mai è stata proposta censura circa la qualificazione della fattispecie, ed in proposito anche il ricorso non spende parola per specificare la doglianza. 4.1.
Ciò posto, questa Corte ha comunque già osservato che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice ad es. possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114). Al riguardo, infatti, deve ritenersi così inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (con la precisazione che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc.
Pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art.. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo)(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Infatti la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (in specie è stata così ritenuta preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)(Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).
Va infatti sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599-bis cit., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello non è circondato da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano (così, in motivazione, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 4.2.
Richiamati detti principi, in specie il ricorrente si è del tutto genericamente lamentato proprio di una pretesa non corretta qualificazione del fatto, in tal modo quindi esorbitando dal perimetro del controllo di legittimità.
5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensare Il Presidente dio Cerro Vito Di Nico