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Ordinanza — n. 29535/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29535/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29535/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI MARIUCCIA nato a CUNEO il 07/04/1955 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; 1.Con sentenza pronunciata in data 20.02.2020, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 12.10.2018, che aveva dichiarato Bresciani Mariuccia responsabile del reato di cui all'art. 44 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29535/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia responsabilità dell'architetto responsabilità del conduttore risarcimento per atto illecito reiterate inosservanze della legge altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI MARIUCCIA nato a CUNEO il 07/04/1955 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 20.02.2020, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 12.10.2018, che aveva dichiarato Bresciani Mariuccia responsabile del reato di cui all'art. 44 lett.

b) d.P.R. n. 380/2001 e l'aveva condannata alla pena ritenta di giustizia, rideterminava la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche, in mesi uno di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.3 2. Avverso la sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza, con un unico motivo, lamenta la mancata valutazione delle doglianze mosse con l'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La doglianza proposta è generica. La ricorrente lamenta una omessa motivazione in ordine ai motivi di appello, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione concreta e specifica delle ragioni poste a fondamento della stessa. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2,n.27044de1 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 el 05/11/2013,dep.25/02/2014, Rv.258962).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente /ArfrIella 5(tasi Lry-, _ 2 t, Vito Di Nicola ‘K.,) , TA ,JA i 28