Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding use of tax audit data as evidence in criminal tax fraud trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the company representative for tax fraud. The appellant argued that the appellate court improperly relied on inductive tax audits without sufficient probative reasoning, yet the court affirmed that Article 189 of the Criminal Procedure Code permits such evidence. Ultimately, the decision was based on the appellant's failure to substantiate their generic objections with specific counter-evidence or challenge the factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The criminal judge may utilize inductive tax audits to prove elements of tax crimes, provided these findings undergo independent evaluation against general evidentiary criteria and specific case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODI DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/06/1982 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la. sentenza del 13 gennaio 2020 del Tribunale di Milano, in forza della quale Domenico Tripodi, in qualità di legale rappresentante del Gruppo Logistico Milanese GLM Cooperativa, era stato condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all'anno d'imposta 2011.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che la prova della responsabilità sarebbe stata rintracciata nell'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia delle Entrate tramite il cd. spesometro, e la Corte territoriale aveva semplicemente riportato gli elementi valorizzati nel predetto accertamento senza dire alcunché in ordine alla sua efficacia probatoria, in tesi meramente indiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al profilo di censura azionato, è stato osservato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale; di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581).
Nessuna norma vieta infatti al giudice penale di avvalersi - ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari - delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, restando peraltro salva la necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una autonoma valutazione idonea a coniugare la valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen..
In specie è stato dato così atto delle risultanze dell'applicativo cd. spesonnetro, quanto alla determinazione di ricavi derivanti dall'emissione di fatture per rilevante importo, altresì ricavando elementi per determinare spese e stipendi erogati, mentre alcunché è stato fornito dalla società e dal diretto interessato, ormai non più legale rappresentante della società. Allo stesso tempo la sentenza impugnata ha altresì correttamente rilevato che, a fronte dei dati oggettivi comunque forniti, l'interessato non ha aggiunto alcun elemento positivamente valutabile, laddove in definitiva incombeva all'interessato contestare il percorso argomentativo della sentenza e porre in discussione il metodo utilizzato ed i risultati derivati. 3.2.
In proposito il ricorrente non si è confrontato in alcun modo col percorso argomentativo della Corte territoriale e con i rilievi specifici ivi svolti in ordine alla ricostruzione così operata del reddito d'impresa, limitandosi a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria, confutando la validità di un principio che discende in realtà dagli stessi principi generali in tema di prova nel processo penale e, in ogni caso, senza fornire alcun elemento in senso contrario ed anzi non presentando alcuna documentazione strumentale ad eventuali difformi valutazioni.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza del motivo di censura non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere esten re Il Presidente udio Cerr. Vito Di Nico