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Ordinanza — n. 29532/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29532/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Mauro Ferilli volta ad ottenere la revoca ovvero in subordine la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate in Castrignano del Capo, disposto con sentenza pronunciata il 2 novembre 2016 e divenuta irrevocabile in data 19 settembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In linea del tutto preliminare, peraltro, non può accogliersi la richiesta di presenziare all'udienza, siccome formulata dalla difesa del ricorrente, trattandosi di procedimento in camera di consiglio a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., dove non è prevista la partecipazione personale delle parti in quanto la procedura è caratterizzata da un contraddittorio cartolare in cui sono eventuali le memorie delle parti e la requisitoria del pubblico ministero (cfr. Sez. 7, n. 22168 del 13/03/2014, dep. 2015, Borrata, Rv. 263624). 3.1.

Parole chiave

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divieto di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia legittimazione a contestare licenza moratoria straordinaria sospensione dell'allontanamento urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERILLI MAURO nato a LOSANNA( SVIZZERA) il 30/08/1970 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Mauro Ferilli volta ad ottenere la revoca ovvero in subordine la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate in Castrignano del Capo, disposto con sentenza pronunciata il 2 novembre 2016 e divenuta irrevocabile in data 19 settembre 2019.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, riepilogate le vicende processuali - ivi compreso il proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, azionato successivamente alla condanna definitiva in sede interna - che avevano provocato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., nonché 44 lett.

c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato dedotto che i potei-i del giudice dell'esecuzione di intervento sul titolo esecutivo completavano gli spazi di intervento in executivis. In specie, al di là delle condizioni per la revoca dell'ordine di demolizione, andava disposta la sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine stesso, in ragione delle condizioni dell'immobile e degli accessori ivi esistenti, nonché dell'incongruità del termine di venti giorni previsto per la demolizione, a fronte del quinquennio resosi necessario per la costruzione del manufatto e dei suoi complementi, laddove l'opera era conforme ai permessi e alla sanatoria ottenuta a titolo oneroso. In definitiva era stata ritenuta l'insufficienza del ricorso alla Corte sovranazionale, a fronte invece della persistente legittimità dei titoli abilitativi. E' stata depositata istanza per disporre la trattazione orale del ricorso,. mentre la difesa ha infine prodotto memoria con la quale ha illustrato i contrasto giurisprudenziali ancora esistenti in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. In linea del tutto preliminare, peraltro, non può accogliersi la richiesta di presenziare all'udienza, siccome formulata dalla difesa del ricorrente, trattandosi di procedimento in camera di consiglio a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., dove non è prevista la partecipazione personale delle parti in quanto la procedura è caratterizzata da un contraddittorio cartolare in cui sono eventuali le memorie delle parti e la requisitoria del pubblico ministero (cfr. Sez. 7, n. 22168 del 13/03/2014, dep. 2015, Borrata, Rv. 263624). 3.1.

In relazione al motivo di censura, il provvedimento impugnato ha correttamente evocato il consolidato principio in forza del quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella e altro, Rv. 268032; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463, con la precisazione che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili).

Il predetto ordine può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con tale ordine (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145). In proposito, alcunché risulta in specie allegato, se non appunto la comunicazione dell'avvenuta proposizione di ricorso alla Cedu a fronte di una decisione ormai irrevocabile. Né la memoria integrativa ha inteso dedurre nuovi argomenti al riguardo, limitandosi a riproporre le doglianze già formulate col ricorso introduttivo, ed in particolare sono state nuovamente ripercorse le ragioni già illustrate nel giudizio di merito, anche in relazione a contrasti che si sarebbero verificati nella giurisprudenza di questa Corte.

4. In esito ai rilievi che precedono, pertanto, l'impugnazione si presenta manifestamente infondata, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa mente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i