Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giorgio Anelli inadmissible, rejecting both his claim regarding the subjective element of the crime and his challenge to the evidence. The court ruled that financial liquidity issues do not constitute a valid defense for the tax offense under Article 10-ter of D.Lgs. 74/2000 and that factual re-examination is beyond the cassation court's jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and Anelli was ordered to bear the procedural costs and pay a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court holds that liquidity crises are irrelevant to excluding guilt in tax offenses unless all payment measures were attempted, and that cassation appeals must be based on legal grounds rather than factual re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANELLI GIORGIO nato a MILANO il 01/06/1946 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 14.10.2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 16.10.2018 nei confronti di Giorgio Anelli dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10- ter divo n. 74/2000 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi: con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo deduce travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e correttamente disatteso, è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha affermato che nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.Lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez.3, n.2614 del 06/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.258595;Sez.3,n.8352 del 24/06/2014, dep.25/02/2015, Rv.263128); ed è stato escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consiglie