Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation and procedural errors regarding waste disposal crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the arguments raised by Luca Bert against the lower court's conviction for waste abandonment. The court found that the appellant failed to properly address the lower court's reasoning regarding the timeline of waste disposal relative to the company's bankruptcy and the nature of the crime. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific reasoning of the decision under review or if the grounds for inadmissibility are waived without fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERT LUCA nato a TRENTO il 29/03/1980 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2020 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del 9 novembre 2018 del Tribunale di Trento resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Luca Bert, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fallita s.r.l. Ires Costruzioni, era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto e di euro duemila di ammenda per il reato, unito dal vincolo della continuazione, di 'cui all'art. 256, comma 1, lett.
a) e b) e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla pretesa attività di deposito di rifiuti degenerata in abbandono, accertata nel gennaio 2017, non poteva attribuirsi al ricorrente responsabilità per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, mentre non vi era certezza in ordine alla riconducibilità in capo all'imputato dell'attività punita a norma dell'art. 256 cit.. In relazione poi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, le prescrizioni per porre rimedio alla situazione illecita creatasi risalivano ad un momento successivo al fallimento, allorché l'imputato non aveva più possibilità di porvi rimedio. Egualmente doveva dirsi quanto alla mancata sospensione condizionale della pena. Era infine eccepita la prescrizione, atteso che nel capo d'imputazione la data di commissione del reato era stata indicata nel 4 giugno 2013, ed il reato aveva natura istantanea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alla censura proposta, in realtà il ricorrente non si confronta col percorso argomentativo della decisione impugnata. La Corte territoriale ha espressamente affermato che i rifiuti risalivano ai periodi in cui la società era in attività, mentre non vi era prova di successive intrusioni di terzi nel tempo intercorso tra la cessazione dell'attività e i sopralluoghi effettuati da parte della polizia giudiziaria. Né vi era stata attività di rimozione dei rifiuti nell'arco di tempo riferibile alla gestione della società, il cui legale rappresentante in definitiva nulla avèva fatto per rimediare alla situazione. 3.2.
In relazione poi al trattamento sanzionatorio, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice - come in specie - neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244;
Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041). La Corte territoriale aveva infatti negato il riconoscimento delle attenuanti generiche proprio a seguito della mancata rimozione dei rifiuti nell'arco di tempo riconducibile alla concreta gestione dell'attività da parte del ricorrente nonché della gravità dei fatti, espressamente collegando alle medesime ragioni la mancata concessione della sospensione condizionale. 3.3. Non vi è infine questione di prescrizione, atteso che vi era stato in realtà uno stoccaggio di rifiuti, e la consumazione di detto reato, di natura permanente, termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva (ad es.
Sez. 3, n. 39373 del 14/04/2015, Celi e altri, Rv. 264714). Al riguardo è stato invero precisato che in ogni caso la rimozione dei rifiuti non era intervenuta.
4. Alla stregua dei complessivi rilievi che precedono, i motivi di impugnazione si presentano manifestamente , infondati, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 4.1. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima a seguito della rinuncia consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensre Il Presidente /ZIa9dio Cerro Vito Di Nicol