Ordinanza — n. 29528/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio ed in parziale riforma della sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Messina, ha rideterminato in complessivi anni cinque di reclusione ed euro ventiseimila di multa la pena inflitta ad Alessio Coppolino per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost, art. 27 Cost, art. 624 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne è conseguita la sopravvenuta illegalità della pena considerata dal giudice del merito sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza". 3.2. Al contempo, i ricorsi presentati per conto dell'imputato erano stati disattesi nel resto, con conseguente dichiarazione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e di residua inammissibilità (quanto a mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., applicazione della recidiva e diniego delle attenuanti generiche). 3.3.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLINO ALESSIO nato a MESSINA il 08/07/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio ed in parziale riforma della sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Messina, ha rideterminato in complessivi anni cinque di reclusione ed euro ventiseimila di multa la pena inflitta ad Alessio Coppolino per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena siccome determinati, invocando da un lato l'applicazione del minimo edittale e censurando dall'altro l'eccessivo aumento di pena per recidiva e continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Quarta Sezione di questa Corte, annullando con rinvio la precedente sentenza del 9 gennaio 2019 della Corte di Appello di Messina, aveva osservato (sentenza n. 42880 del 26 settembre 2019) che "la sentenza...deve essere annullata in punto trattamento sanzionatorio, alla stregua della sentenza n. 40 depositata in data 08 marzo 2019, con la quale la Corte Costituzionale ha - nelle more del ricorso - dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato all'imputato, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti di confine nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.
Ne è conseguita la sopravvenuta illegalità della pena considerata dal giudice del merito sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza". 3.2. Al contempo, i ricorsi presentati per conto dell'imputato erano stati disattesi nel resto, con conseguente dichiarazione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e di residua inammissibilità (quanto a mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., applicazione della recidiva e diniego delle attenuanti generiche). 3.3.
Ciò posto, da un canto non è stata mai contestata l'esistenza di continuazione tra i reati, mentre parimenti l'aumento di pena di anni uno di reclusione ed euro diecimila di multa si riferisce alla recidiva e non alla continuazione come invece indicato in ricorso, laddove nella prima fase di merito non risulta doglianza sulla dosimetria in sé della pena e sui conteggi colà predisposti, maturati in cornice edittale tra l'altro meno favorevole. Al riguardo, ed in ogni caso, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art.132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533). 3.3.1.
E' quanto accaduto in specie, dove la pena base è stata conformata nei minimi edittali di cui all'art. 73, comma 1 cit. siccome risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi (alcuna incisione era invero intervenuta sulla pena pecuniaria), mentre l'aumento di pena per la recidiva non era stato in sé oggetto di precedente contestazione ancorché fosse stato più consistente, ed infine l'incremento per continuazione - prima della riduzione per la scelta del rito - è stato invero contenuto in mesi sei ed anche per tale punto non vi era stata censura. 3.4.
La Corte del rinvio ha provveduto quindi a correttamente rideterminare il trattamento sanzionatorio nei termini che precedono, laddove comunque è stato altresì ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
In specie, appunto, la media edittale sarebbe stata addirittura di anni tredici di reclusione, anche al lordo della riduzione per il rito.
4. La sentenza impugnata sfugge pertanto ad ogni censura. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensory Il Presidente ,e?a)4t1io