Ordinanza — n. 29526/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza dell'il settembre 2018 del Tribunale di Messina, in forza della quale Alessandro Prestípíno era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi uno e giorni dieci di arresto - unitamente al risarcimento del danno in favore delle parti civili, cui era liquidata provvisionale di euro 10.500, e alla confisca di quanto in sequestro - per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 659 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso quanto sopra, il ricorso, attesa la manifesta infondatezza delle doglianze, è senz'altro inammissibile. 4.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIPINO ALESSANDRO nato a SANTA TERESA DI RIVA il 13/04/1974 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza dell'il settembre 2018 del Tribunale di Messina, in forza della quale Alessandro Prestípíno era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi uno e giorni dieci di arresto - unitamente al risarcimento del danno in favore delle parti civili, cui era liquidata provvisionale di euro 10.500, e alla confisca di quanto in sequestro - per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 659 cod. pen..
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo sono stati lamentati erronea applicazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnata si fosse limitata a mera conferma della prima decisione, tralasciando la possibilità dì rivalutare le emergenze istruttorie e aggiungendo che le dichiarazioni delle parti civili avevano trovato conferma nelle misurazioni operate dal personale dell'Arpa. Al riguardo, invece, il teste Scuto aveva confermato l'esistenza di altri lidi dai quali provenivano musiche, mentre il teste Pistone aveva dato conto che il volume dei suoni non era tale da fare vibrare i vetri, tra l'altro di finestre di modello non recente e quindi non in grado di fornire adeguato comfort.
In ogni caso avrebbe dovuto accertarsi il pericolo concreto del disturbo ad un numero elevato di persone, mentre non era comprensibile quale fosse il pregiudizio arrecato alle partì civili, con la conseguente revoca della disposta provvisionale. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata assoluzione quantomeno a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua della lacunosità dell'istruttoria dibattimentale. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente si è doluto dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché della negata applicazione della speciale causa di non punibilità, stante la particolare tenuità del fatto. 2.4.
Col quarto motivo infine sono state dedotte violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alle statuizioni civili, con particolare riferimento alla liquidata provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In ordine ai primi due motivi di impugnazione, il ricorrente sì duole del fatto che la Corte territoriale non abbia adottato, rispetto al primo Giudice, diversa lettura delle risultanze istruttorie. Al riguardo, peraltro, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Tra l'altro nel ricorso sono riportati solamente stralci delle deposizioni in tesi favorevoli all'imputato (cfr. in proposito, quanto all'inammissibilità del ricorso, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), e non vi è neppure confronto con le dichiarazioni testimoniali rese dalle parti civili e soprattutto con í rilievi dell'Arpa, certamente provenienti pertanto da istituzione terza, circa l'entità del "macroscopico superamento" dei limiti del rumore. Al riguardo, è stato ribadito che la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406).
Tant'è che, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il „ disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori v siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216). 3.1.1. Va quindi da sé che i primi due motivi (col secondo profilo di censura appare altresì prospettata un'inammissibile riforma del provvedimento gravato, nel senso di una pronuncia di assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., che questo Giudice di legittimità non può emettere) non colgono nel segno e si pongono all'esterno del perimetro di valutazione di questa Corte. 3.2.
In relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinélli, Rv. 271269), con la precisazione che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica - come in specie - le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).
La Corte territoriale, ciò premesso, ha appunto escluso che vi fossero elementi positivamente valorizzabili in tal senso, e - ad abundantiam - ha in ogni caso connotato di negatività la condotta dello stesso imputato. 3.2.1. Quanto all'invocata particolare tenuità della condotta, non illogicamente la sentenza impugnata ne ha escluso la ricorrenza, in relazione alla perseveranza del comportamento illecito nei riguardi delle persone offese. Né, al riguardo, il ricorso, genericamente proposto in parte qua, ha giustificato le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere emessa una decisione siffatta. 3.3.
In ordine poi al quarto motivo di impugnazione, e con rilievo assorbente, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
4. Atteso quanto sopra, il ricorso, attesa la manifesta infondatezza delle doglianze, è senz'altro inammissibile. 4.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/20