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Ordinanza — n. 29525/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific argumentation defects and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the first ground for being too generic and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning. The second and third grounds were rejected as manifestly unfounded because the lower court's assessment of the defendant's organized conduct and lack of mitigating circumstances was logical and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals must contain specific arguments directly contrasting with the lower court's reasoning; generic or unfounded grounds render the appeal inadmissible, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific argumentation manifestly unfounded procedural costs fine fund payment giuoco e scommessa promovimento della prostituzione attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
c) cod.proc.pen., 6 CEDU, 49 e 56 TFUE, violazione dell'art. 131-bis cod.pen.
Art. 125 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
art. 131-bis cod.pen
c) cod.proc.pen., 6 CEDU, 49 e 56 TFUE, violazione dell'art. 131-bis cod.pen.
art. 62-bis cod.pen
e correlato vizio di motivazione; violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 581 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
Sez. 6, sent. 22445 dell'8-28.5.2009
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro
Va ricordato il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995
Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZITELLO DOMENICO nato a MESSINA il 15/08/1993 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA ;/' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.02.2020, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 10.05.2018 del Tribunale di Messina- con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4 I 401/1989 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 2.Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi: violazione degli artt. 125 e 192, comma 1, e 2, 546, comma 1 lett. e), 591, comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., 6 CEDU, 49 e 56 TFUE, violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione; violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto avente ad oggetto deduzioni che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a fondamento della affermazione di responsabilità (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., valutando complessivamente il fatto e rimarcando, in senso ostativo, la non occasionalità della condotta e la predisposizione organizzata di mezzi. Le argomentazioni della Corte territoriale sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986); inoltre, l'esistenza di precedenti penali - come rilevato nella sentenza impugnata - costituisce elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente