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Ordinanza — n. 29523/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29523/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bifolchetto and Volpicelli inadmissible due to procedural defects. Bifolchetto's complaint regarding the lack of non-prosecution verification was deemed too generic without specific legal arguments, while Volpicelli's challenge to the appellate court's sentencing decision was rejected because plea bargaining in second instance implies acceptance of liability. Consequently, the court ruled that the appeals violated procedural rules requiring specific grounds and assigned the costs to the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581 c.p.p., lett. c); Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 599 bis, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals must contain specific legal and factual grounds; generic complaints or challenges to sentencing after plea bargaining in second instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds plea bargaining liability specific reasons required procedural defect non-prosecution verification costs assignment imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581 c.p.p., lett. c)
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett.
Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 599 bis, comma 1 cod. proc. pen.
125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod.proc.pen
2.Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 581 c.p
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv.
Sez. 2, n.36870 del 17/04/2018
Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006
Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007
Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv.
Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009
237784; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Bredice e altri, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIFOLCHETTO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/07/1987 VOLPICELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 19/01/1980 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 20.11.2019, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 28.03.2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti Bifolchetto Salvatore e Volpicelli Salvatore responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309\1990 e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia - riduceva la pena inflitta al Bifolchetto e confermava nel resto. 2.Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Il motivo di ricorso di Bifolchetto Salvatore è aspecifico. Il ricorrente lamenta la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente propone, pertanto, doglianza priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr.

Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).

3. Il motivo di ricorso di Volpicelli Salvatore è inammissibile. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 cod.proc.pen., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431;Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Birra e altro, Rv. 234407;

Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Bredice e altri, Rv. 244849).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente é A one