Ordinanza — n. 29522/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI LUCIANO nato a TRESANA il 27/02/1946 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; 1.Con ordinanza depositata il 10.09.2020, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Orlandi Luciano chiedeva la rideterminazione della pena pecuniaria di euro 65.000, sulla base del comma 1 bis dell'art. 459 cod.proc.pen. introdotto con la I. n. 103/2017, pena determinata con ordinanza del predetto giudice in data 15.11.2018 che aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti giudicati con decreto del Gip presso il Tribunale di Milano in data 27.11.2015, definitivo il 30-03.2016, e la sentenza del Tribunale di Milano del 07.10.2016, definitiva il 29.11.2016. 2.Avverso tale ordinanza Orlandi Luciano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod.pen. e 459 bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 459 cod.proc.pen, artt. 2 cod.pen, art. 135 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato che (la notifica e) l'esecutività del decreto penale di condanna si era determinata prima dell'entrata in vigore della novella legislativa e che, quindi, pur trattandosi di norma processuale con effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 2, comma 4, cod.pen, che incontra quale limite espresso la previa pronuncia di sentenza irrevocabile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI LUCIANO nato a TRESANA il 27/02/1946 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza depositata il 10.09.2020, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Orlandi Luciano chiedeva la rideterminazione della pena pecuniaria di euro 65.000, sulla base del comma 1 bis dell'art. 459 cod.proc.pen. introdotto con la I. n. 103/2017, pena determinata con ordinanza del predetto giudice in data 15.11.2018 che aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti giudicati con decreto del Gip presso il Tribunale di Milano in data 27.11.2015, definitivo il 30-03.2016, e la sentenza del Tribunale di Milano del 07.10.2016, definitiva il 29.11.2016. 2.Avverso tale ordinanza Orlandi Luciano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod.pen. e 459 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento per decreto, l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 - che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all'art. 135 cod. pen. - si applica, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito (Sez.3, n.30691 del 23/05/2019,Rv.276678 - 01).
Nella specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato che (la notifica e) l'esecutività del decreto penale di condanna si era determinata prima dell'entrata in vigore della novella legislativa e che, quindi, pur trattandosi di norma processuale con effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 2, comma 4, cod.pen, che incontra quale limite espresso la previa pronuncia di sentenza irrevocabile.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola 5)7 , i A