Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to manifestly unfounded cassation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible as manifestly unfounded. The appellant challenged a conviction for theft of car wheels and bolts, arguing violations of law and defects in reasoning regarding liability and sentencing. The court rejected these claims, affirming that the recovery of the stolen wheels at the scene proved responsibility, police reports and eyewitness testimony established the theft of the bolts, and the statutory minimum penalty required no further justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the lower court's findings on evidence and sentencing were legally sound and free from error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLIMA FELICE nato a MESSINA il 01/08/1975 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sollima Felice per il il furto due ruote, asportate oialla Mercedes di 'IDe Luna Eric, .e per il furto o'i dieci bulloni, asportati dalla Mercedes di Alleruzzo Giuseppe, nel mentre ne smontava le ruote; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge p un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per i furti e al trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché versato in fatto e manifestamente infondato. Invero:
a) il rinvenimento delle ruote dell'auto di De Luna nella Fiat Panda dell'imputato, parcheggiata a breve distanza da! luogo del furto, costituisce effettivamente prova della responsabilità dell'imputato. Logicamente i giudici hanno escluso che il proprietario potesse effettuare il "riconoscimento" della refurtiva, stante la fattura industriale e seriale della stessa;
h) furto Hai hig!frini delle nintp rien'agIto dì Appni770 è stato provato sulla hAcp degli accertamenti di polizia e di una testimonianza oculare, logicamente letta e interpretata dal giudicante. Inutilmente il ricorrente propone una diversa lettura delle stesse, stante le caratteristiche del giudizio di cassazione;
e) la pena e stata applicata nel minimo edittale, per cui nessuna motivazione si imponeva al riguardo, se non quella di spiegare le ragioni della moderazione praticata;
d) le attenuanti generiche sono state negate perché - si legge in sentenza - npglin elemento favorevolmente versato è stato intravisto giudicante n segnalato dall'appellante. Tanto esclude sia la violazione di legge lamentata che il vizio di motivazione;
e) la recidiva non è stata esclusa perché l'imputato è gravato da vari precedenti specifici e non ha dato segni di resipiscenza. Tanto giustifica pienamente l'applicazione dell'aggravante (che ha dato luogo, peraltro, ad un aumento inferiore a quello legislativamente previsto));/tA - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; ; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il ConOgliere e tensore Il Presidente (AnlonØ tt bre) (Mari[essichelli) DE P I