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Ordinanza — n. 29519/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA (2. sul ricorso proposto da: CALICCHIO VINCENZO nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAé&te-~sQ-alle-pa44 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Calicchio Vincenzo, per reati di furto e possesso di arnesi atti allo scasso, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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articolo 599-bis cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA (2. sul ricorso proposto da: CALICCHIO VINCENZO nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAé&te-~sQ-alle-pa44 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Calicchio Vincenzo, per reati di furto e possesso di arnesi atti allo scasso, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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licenziamento per furto riduzione della pena remissione della pena attenuazione libera della pena assenza di persecuzione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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articolo 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
articolo 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA (2. sul ricorso proposto da: CALICCHIO VINCENZO nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAé&te-~sQ-alle-pa44 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Calicchio Vincenzo, per reati di furto e possesso di arnesi atti allo scasso, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cass., n. 30190 del 8/3/2018). - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8-6-2021 Il Consi e knsore s Presidente (Ant