Ordinanza — n. 29518/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Ly sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA VITO nato a CERIGNOLA il 17/09/1962 avverso la sentenza del 30/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdateravvfsrre*e-131344-i udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Dibisceglia Vito, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando un difetto di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Dibisceglia Vito, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando un difetto di motivazione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Ly sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA VITO nato a CERIGNOLA il 17/09/1962 avverso la sentenza del 30/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdateravvfsrre*e-131344-i udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Dibisceglia Vito, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando un difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluta genericità, in quanto i! ricorrente non dire nemmeno su rosa avrebbe dovuto motivare i! giudicante. Aggiungasi che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. pror, pen,, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sul trattamento sanzionatorio in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (recg , n fl1fl de 8/3p018) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore delle Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procesqliali e della somma di puro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8-6-2021 Il Consilire etensore D E Il Presiden N (Ant ri 2