Cassation court dismisses appeals for fraud and generic mitigation denial due to lack of merit and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Vichi Marcello and Da Prezzo Silvano inadmissible. The appellants challenged a conviction for fraudulent bankruptcy, arguing against the denial of generic mitigating circumstances and the assessment of their responsibility. The court rejected these claims as they constituted impermissible factual re-evaluations and failed to provide specific reasons for the sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62-bis, 616 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the factual assessment of responsibility are inadmissible if they merely request a new evaluation of evidence without specific grounds or constitute impermissible censure of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICHI MARCELLO nato a CAMPAGNATICO i! 07/02/1947 DE PREZZO SILVANO nato a CUTROFIANO il 15/09/1957 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, che aveva condannato Vichi Marcello per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della Tecnoplus srl; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche e, quanto a Da Prezzo, anche con riguardo al giudizio di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto: - Le doglianze di Da Prezzo in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici hanno valorizzato, infatti, le dichiarazioni del coimputato Mapelli e del teste e parte nffoc> TAcu77i, da cui hanno fl$3 11rIto che Da Prezzo era hen inserito nell'organizzazione societaria e truffaldina ed operava in stretto rapporto con Mapelli.
Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato P di un valore diverso da doPilo attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito; - le doglianze di entrambi gli imputati sul trattamento sanzionatorio, caratterizzato dalla negazione delle attenuanti generiche, non tengono conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.
Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le dogliamp dei ricorrenti trascurano la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che la minima partecipazione al fatto - dedotta da Da Prezzo - è solo assertiva, come assertiva è quella di Vichi in ordine alle sue condizioni di salute (senza considerare che si tratta di deduzione inidonea a incidere sul trattamento sanzionatorio); che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi rnmpnrtA le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascun ricorrente;
P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processnali P (lagrimo della somma di puro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'