Ordinanza — n. 29515/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA 4 2c,s4,2 sul ricorso proposto da: MESSINA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIéert-e-a1A4se-age-reft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Messina Salvatore, per reati di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi due di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Messina Salvatore, per reati di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi due di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA 4 2c,s4,2 sul ricorso proposto da: MESSINA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIéert-e-a1A4se-age-reft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Messina Salvatore, per reati di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi due di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Conig ore