Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation and merit intrusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances constituted impermissible factual criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued for a renewed evaluation of evidence, but the court found the first and second instance judges had thoroughly examined testimonies and party statements to reach a unique conclusion. The decision emphasized that a cassation review cannot re-evaluate evidence or intrude into the merits, limiting its scope to checking the logical representation of facts in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances amount to impermissible factual criticisms or an intrusion into the merits, as the supreme court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the lower courts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATO GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 29/03/1953 avverso la sentenza del 12/05/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Liberato Giuseppe per lesioni personali e minaccia in danno di Todesca Antonio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primo e secondo grado (quest'ultimo facendo spesso legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non smentite, nella sostanza, dalle diverse allegazioni dell'imputato, sia per quanto attiene all'origine della lite e al suo svolgimento che alle conseguenze del fatto a lui addebitato.
La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rivalutazione delle testimonianze a lui favorevoli e nello svilimento di quelle contrarie.
Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito;2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec