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Ordinanza — n. 29513/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTE' ALESSANDRO nato a MESSINA il 10/11/1994 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte di Cassazione ha, con sentenza del 17/9/2020, rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 29/5/2019, che aveva condannato Cuté Alessandro per il tentato omicidio, WIIIIIICSJU ifl concorso con Aloisi Gianfranco, di Cariddi Gaetana; - che avverso la pronuncia anzidetta ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il condannato Cuté Alessandro, deducendo plurime "sviste" del giudice di legittimità;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi, all'evidenza, di un uso distorto dell'art. 625/bis cod. proc. pen., essendo notorio che la Corte di Cassazione non valuta "le risultanze processuali", tantomeno "le sommarie informazioni", le risultanze degli arredamenti de! R.T.S, n i tabulati telefonici, essendo suo compito quello di scrutinare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della logicità e della coerenza, nonché di accertare l'osservanza della legge processuale e sostanziale. Il ricorso straordinario per errore di fatto è rivolto a rimuovere le sentenze hàcàte su un evidente P decisivo errore di percezione, che comporti lo stravolgimento del quadro su cui si fonda la sentenza impugnata e lo sviamento del giudizio.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale alleggerimento della pena verdetto di colpevolezza tentato assassinio assassinio errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTE' ALESSANDRO nato a MESSINA il 10/11/1994 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte di Cassazione ha, con sentenza del 17/9/2020, rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 29/5/2019, che aveva condannato Cuté Alessandro per il tentato omicidio, WIIIIIICSJU ifl concorso con Aloisi Gianfranco, di Cariddi Gaetana; - che avverso la pronuncia anzidetta ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il condannato Cuté Alessandro, deducendo plurime "sviste" del giudice di legittimità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. TI ricorrente non evidenzia, infatti, alcun errore di fatto del giudice di legittimità, ma si limita a contestare il giudizio da lui formulato, parlando di "inesatta percezione delle risultanze processuali" (pag. 2), addebitando alla Corte di Cassazione di aver valorizzato "i contenuti dei verbali di sommarie informazioni testimnnià!i" ree da vari testimoni senza considerare che costoro "avevano riferito che nel corso dell'antefatto più ragazzi erano stati lasciati fuori dal Ritrovo..." e che più soggetti erano portatori della stessa causale(pag. 3); di non aver valutato il comportamento di tale Ferrara Letterìo e del contenuto delle "sommarie informazioni" rese da ntpri Davide, nnrirtml, di aver dato C1112" asgico sulla moto dell'attentatore in contrasto con le risultanze del R.I.S.; di aver fatto cattivo uso dei tabulati telefonici e di aver commesso "un errore di valutazione" nel valutare la disdetta della prenotazione effettuata da Aloisi presso l'hotel Milazzo, oltre ad aver omesso di valutare la telefonata intercorsa tra Cid:P P Ainigi alle 8,31 del 22/7/17 (pag. 6).

Trattasi, all'evidenza, di un uso distorto dell'art. 625/bis cod. proc. pen., essendo notorio che la Corte di Cassazione non valuta "le risultanze processuali", tantomeno "le sommarie informazioni", le risultanze degli arredamenti de! R.T.S, n i tabulati telefonici, essendo suo compito quello di scrutinare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della logicità e della coerenza, nonché di accertare l'osservanza della legge processuale e sostanziale. Il ricorso straordinario per errore di fatto è rivolto a rimuovere le sentenze hàcàte su un evidente P decisivo errore di percezione, che comporti lo stravolgimento del quadro su cui si fonda la sentenza impugnata e lo sviamento del giudizio.

Nulla dì tutto ciò è dato ravvisare nella specie, essendo il ricorso costituito un insieme affastellato di doglianze che attengono alla valutazione della prova da parte del giudice di merito e che non potrebbero avere ingresso nel giudizio di legittimità nemmeno in sede di ricorso ordinario; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad picciiiriprp ogni profilo di colpa, anchel'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Consistensore Il Presi nte (An .'\re) 1 • crt 3 (fr ssichelli) N