Italian Court dismisses appeal on recidivism increase, ruling discretionary sentencing is reviewable only with adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the mandatory fine and the discretionary increase in sentence for recidivism. The defendant argued for a violation of law concerning the application of recidivism, but the court found the lower courts properly justified the enhanced penalty based on the defendant's multiple prior offenses, the use of a weapon, and the short time interval between crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 c.p.; Art. 63 c.p.: The discretionary power to increase the penalty for recidivism is subject to judicial review only if supported by adequate reasoning demonstrating the increased dangerousness of the offender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ANTONINO nato a CAMPOREALE il 22/06/1970 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pirrone Antonino per violenza privata, lesioni personali e sequestro di peisona; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali - aventi tutti caratteristiche equiparabili a quelli per cui è processo - a carico dell'imputato, nonché delle particolarità modalità dell'azione, caratterizzate da uso di arma, da disprezzo verso la persona e dal ridotto lasso temporale rispetto ai precedenti reati. Tutte circostanze nbhiettivarnente idonee a rivelare una maggiore capacità delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui 616 rod.prnr.pPr!., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cnqì dPrign I'8/A/7021 Il Presidente 28 2ù21 (M Ve