Ordinanza — n. 29510/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena e ai plurimi precedenti penali dell'imputata è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dAna Corte territoriale e , per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che la collaborazione nelle indagini è solo assertiva e non rappresenta, comunque, un elemento dni.:M.:0 di maggior Pffiraria esplicativa rispetto A quelli valorizzati dal giudice di merito; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29510/2021 — snpen · Corte di Cassazione: risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena e ai plurimi precedenti penali dell'imputata è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dAna Corte territoriale e , per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che la collaborazione nelle indagini è solo assertiva e non rappresenta, comunque, un elemento dni.:M.:0 di maggior Pffiraria esplicativa rispetto A quelli valorizzati dal giudice di merito; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: VENTO ANTONIA nato a MESSINA il 11/02/1972 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA Glato-aroire-a44e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
rik.ISS:A)4 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di ert'ra ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Torres Perez Yadhira Elizabeth per il reato di CU; agli artt. 81, cpv, 493/ter cod. peri. (indebito utilizzo di carte di credito); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla mancata conces sione delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena e ai plurimi precedenti penali dell'imputata è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dAna Corte territoriale e , per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che la collaborazione nelle indagini è solo assertiva e non rappresenta, comunque, un elemento dni.:M.:0 di maggior Pffiraria esplicativa rispetto A quelli valorizzati dal giudice di merito; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Co7silierp este ore Il Presidente (Arjtohib ette re) gr i a Vessichelli) I 28 13 2.02 l I