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Ordinanza — n. 29508/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29508/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29508/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO CARMINE nato a ACERRA il 22/05/1987 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Gallo Carmine per una seile di furti commessi a Roma nell'anno 2019; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione tentato furto recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO CARMINE nato a ACERRA il 22/05/1987 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Gallo Carmine per una seile di furti commessi a Roma nell'anno 2019; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile in quanto il primo ed unico motivo di dnglin7A ci sostanzia in iinA generica e immotivata negazione di responsabilit à, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pPn, ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo dì colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. rog'i dPcigo VR/6/2.021 Il Presidente bre) .55E P o (M , • Vèssichelli) IN \ 1!1 i 28 jLG 2021 , Il Dire