Cassation court dismisses appeals for lack of reasoning regarding acquittal when plea bargaining is accepted in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Tabatadze and Gvlesiani inadmissible due to a lack of reasoning concerning their acquittal. The defendants argued that the second-instance judge failed to explicitly state why they were not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that when a plea bargain is accepted in the second instance, the judge is not required to provide specific reasons for non-acquittal because the appeal's devolutive effect limits review to unwaived grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: When the second-instance judge accepts a plea bargain, they are not obligated to provide specific reasoning for the lack of acquittal under Article 129, as the devolutive effect of the appeal restricts cognition to grounds not waived by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TABATADZE PAATA nato il 01/05/1986 GVELESIANI ZURAB nato il 03/01/1988 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO-14erttraWtstrafFelwt-F,- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a Tabatadze Paata e Gvlesiani Zurab, per il reato di furto in abitazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa a Tabatadze e della reclusione di anni due di reclusione ed euro 450 di multa a Gvlesiani; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gloi imputatoi, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 -hig cod. prnc pen,, non deve motivare cui mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice e limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cass., n. 30190 del 8/3/2018). - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8-6-2021 Il Con 'D Il Presidente EPOS!TATA (Ant IN .LiFUA ssichelli) i 28 iUG