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Ordinanza — n. 29506/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because accessory penalties in plea bargains are mandatory and require no specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29506/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the defendant's complaint regarding the duration of accessory penalties was unfounded. The defendant argued that the accessory penalties imposed alongside the main sentence were excessive, while the prosecution maintained their mandatory nature. The court held that since accessory penalties are legally required and proportionate to the main sentence, they do not warrant separate justification or appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; In plea bargain proceedings, once the agreement is ratified by the judge, appeals are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misclassification, or illegality of the penalty; complaints regarding the duration of mandatory accessory penalties are inadmissible as they are inherently linked to the main sentence and require no specific motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal accessory penalties mandatory sentencing cassation inadmissibility procedural law Italy sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Liberti Sauro, per delitti di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA (4,„ sul ricorso proposto da: LIBERTI SAURO nato a DERUTA il 05/07/1959 avverso la sentenza del 24/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAelete-~i-se-erffe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Liberti Sauro, per delitti di cui agli artt. 2 ed 8 del d.lgs. 74/2000 e 216 1.f., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi due di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi della applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., I.f. per la stessa durata della pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie, anche con riferimento alla durata delle pene accessorie, che, essendo state commisurate alla pena principale, sono sorrette dalla stessa ratio e non abbisognavano di una specifica motivazione, essendo obbligatoria la loro irrogazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. gen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Consigl ore Il Pr si ente IN C (Anton4 LIER lA (Ma ssichelli) 1.1 Direttore Dott.