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Ordinanza — n. 29505/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on aggravated theft, ruling police recovery does not negate consummation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29505/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and escape from custody. The appellant argued the crime should be classified as attempted theft because police recovered the stolen goods immediately. The court rejected this, stating that the brief possession by police agents does not exclude the consummation of the theft.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.; Art. 617 c.p.: The recovery of stolen goods by police officers, even if occurring immediately after the taking, does not preclude the consummation of the theft, as it does not negate the agent's temporary possession of the property.

Parole chiave

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aggravated theft consummation of crime police recovery attempted theft possession of goods inadmissible appeal theft from custody tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.
Art. 617 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 52117/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO LUIGI nato a CATANIA il 12/06/1983 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bongiorno Luigi per furto aggravato e per evasione dagii arresti don-liciliari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al qualificazione del reato, che andava ricondotto, a sun giudizio, alla fattispecie tentata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Tl reruppro della refurtiva ad opera della polizia gituii7iari, seppur avvenga a ridosso della sottrazione, non esclude la consumazione del furto, perché non esclude l'impossessamento del bene - sia pure per breve tempo - da parte dell'agente. E' solo la costante monitorazione del bene ad opera del pnccpccnrp n di Hn cHn delegato - non ravvicahila nella cneriP - . _ che può avere l'effetto ipotizzato dal ricorrente, come specificato dalla giurisprudenza a cui quest'ultimo ha fatto rimando (cass., SU, n. 52117/2014); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 co(tproc.pPn., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso V8/6/7021 Il Co i ., ' plie nsore niptiNretfrei,., , 7rtn TA (An o re) 17 Il 'd nte (M r