Ordinanza — n. 29503/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA CARMELO nato a TORTORICI il 07/09/1977 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 01k. , - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Conti Mìca Carmelo per furto aggravato di cavi di rame, commesso in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: , - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Conti Mìca Carmelo per furto aggravato di cavi di rame, commesso in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA CARMELO nato a TORTORICI il 07/09/1977 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; 01k. ,
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Conti Mìca Carmelo per furto aggravato di cavi di rame, commesso in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotvata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni del giudicante, che ha basato il suo giudizio sul fatto, obbiettivo, che l'imputato fu sorpreso, poche ore dopo il furto, all'interno dell'auto in cui si trovava la refurtiva e che si diede alla fuga alla vista dei carabinieri. Tali ohhiettive risultanze sono contestate in maniera fumosa P assertiva, senza alcuna aderenza alle risultanze processuali, e perciò inammissibilmente; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui AlV2rticolo 616 cod.proc.pPn., ivi compresa, in nsPn7A di elementi che valgano ad escludere ogni profilo dì colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'8ffip071 Il Consi i re'est nsore E, r) Il Presidente IN C: (Anto i e tre) (Mar' es ichelli) r " i / i 28 62