Ordinanza — n. 29502/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIOZZI ROMANA nato a PORTO SAN GIORGIO il 04/05/1950 avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Feriozzi Romana per lesioni personali volontarie in danno della nuora Angelini Fabiola; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, all'aggravante dei futili motivi e alla prescrizione del reato..
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29502/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIOZZI ROMANA nato a PORTO SAN GIORGIO il 04/05/1950 avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Feriozzi Romana per lesioni personali volontarie in danno della nuora Angelini Fabiola; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, all'aggravante dei futili motivi e alla prescrizione del reato..
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIOZZI ROMANA nato a PORTO SAN GIORGIO il 04/05/1950 avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Feriozzi Romana per lesioni personali volontarie in danno della nuora Angelini Fabiola; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, all'aggravante dei futili motivi e alla prescrizione del reato..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle due donne e verificato l'intrinseca attendibilità di quelle rese dalla Angelini, sia perché confermate dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti (í militari notarono la ciocca dei capelli, strappati alla Angelini, sulla giacca dell'imputata), sia perché corroborate dalla certificazione medica prodotta, che attesta la produzione di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica della descritta aggressione.
La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso che il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, dal momento che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi la ricorrente profusa nella rappresentazione di fatti e circostanze che sfuggono all'orizzonte cognitivo di questa Corte, perché attinenti strettamente al merito.
Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello ; con palese sconfinamento nel merito; che l'imputazione non fa riferimento ad alcuna aggravante, per cui nessuna spiegazione doveva essere fornita sul punto; che i! reato non era prescritto (non lo P tuttora) Al momento della pronuncia della sentenza d'appello dal momento che è stato commesso il 18/12/2013 e - anche senza tener conto dì eventuali sospensioni - non si prescriverà prima del 12 giugno 2021; 9 ) che !a ritenuta inammissibilità de! ricorso comporta le rnncpgnpn7P di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Co sig lett stensore k. Il Presidente (An n i t mbre) -9 V' ssicheili) /1\ , DEPOS:T.