Ordinanza — n. 29501/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAche il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, nonché del numero e gravità delle violazioni accertate in questo procedimento, effettivamente indicative di una accentuata proclività a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - legittimo fl ricorco de! gindire a rritPri PoinitPtivi nel!P n, i antifira7innp del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (cass., n. 43053 del 30/9/2010).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, nonché del numero e gravità delle violazioni accertate in questo procedimento, effettivamente indicative di una accentuata proclività a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - legittimo fl ricorco de! gindire a rritPri PoinitPtivi nel!P n, i antifira7innp del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (cass., n. 43053 del 30/9/2010).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZETTI CARLO nato a ROMA il 08/10/1936 avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Lorenzetti Carlo per una serie di truffe, di falso in atto pubblico per induzione e sostituzione di persona ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva e alle statuizioni civili;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, nonché del numero e gravità delle violazioni accertate in questo procedimento, effettivamente indicative di una accentuata proclività a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - legittimo fl ricorco de! gindire a rritPri PoinitPtivi nel!P n, i antifira7innp del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (cass., n. 43053 del 30/9/2010).
Tanto vale non solo per il danno morale - che sfugge sempre ad un'esatta quAntifirazion ma anche per il danno patrimoniale allorché, come nella specie, sia conseguenza di reati che costringono la persona offesa a defatiganti attività volte a ripristinare la propria credibilità o a difendersi da iniziative legali da altri intentate, o anche solo a prevenirle. Nessun rimprovero può muoversi, pertanto, ai ;il/diri di merito, che hanno tenuto conto, per !P determina -ione de! danno patrimoniale, dei problemi creati a Fele Giuseppe dal fatto che l'imputato si era sostituito, in più occasioni, alla sua persona, coinvolgendolo - formalmente - in attività illecite da lui poste in essere;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso I'8ffi/7021 Il Co r.1 ,iglie e e tensore Il Presidente ( q eglie bre) (Mar 'sichelli) i , DEPOSIJTATA IN C:M sq C' E t_. FRIA i