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Ordinanza — n. 29500/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29500/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEONI CELESTE nato a ROMA il 11/12/1964 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Galleoni Celeste pei bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione ai Id111111CIILU della Mega srl; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanziona tono;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e al vizio di legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che, per lin verso, passa riP! tutto sotto silenzio !a pur esistente motivazione offerta sui punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie truffa in materia di credito ristrettezza finanziaria abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEONI CELESTE nato a ROMA il 11/12/1964 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Galleoni Celeste pei bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione ai Id111111CIILU della Mega srl; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanziona tono;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e al vizio di legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che, per lin verso, passa riP! tutto sotto silenzio !a pur esistente motivazione offerta sui punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto.

Invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto Allorquandn sia stata effettuata in limiti superiori A quelli ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cnri,pPn, ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; che l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi cnnnoti-kri ori nnrioi-f-hri Dcirt2ntri il riforimontn apa ntioni tat-In77a dolla pena e a: precedenti penali, anche specifici, dell'imputata è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette.

Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, anche in questo caso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che le condizioni di vita individuale, familiare sociale non rappresentano, quali che esse siano, elemento a cui collegare in maniera automatica l'attenuante invocata; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecLiniaria;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di eurn 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Copsilete 4ensore T1 Presidente (A M Vessichelli) DEPOSITATA