Sentenza — n. 29498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SAMB MAMADOU DIALLO nato il 16/09/1970 MBAYE MOR TALLA nato il 02/02/1971 MBAYE ABDOULAYE nato il 18/06/1974 GAYE KHADIM nato il 14/01/1972 NDIAYE MODOU FALL nato il 02/01/1963 avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Sentenza — n. 29498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Samb Mamadou Diano, Mbaye Abdoulaye, Mbaye Moi- Tana, Gaye Khadirn e rnIdiaye Meidou Fai; per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità e alla mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SAMB MAMADOU DIALLO nato il 16/09/1970 MBAYE MOR TALLA nato il 02/02/1971 MBAYE ABDOULAYE nato il 18/06/1974 GAYE KHADIM nato il 14/01/1972 NDIAYE MODOU FALL nato il 02/01/1963 avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Samb Mamadou Diano, Mbaye Abdoulaye, Mbaye Moi- Tana, Gaye Khadirn e rnIdiaye Meidou Fai; per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità e alla mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che il reato, commesso il 14/5/2010, si è prescritto - in mancanza di cause di sospensione - dopo la pronuncia della sentenza d'appello, in data 14/11/2017. Non sono rilevabili, allo stato, ragioni di palese infondatezza del ricorso, atteso che il collegamento tra gli imputati e la merce contraffatta è stato operato sulla base di elementi dotati di discutibile valenza, qual'è il rinvenimento, nell'abitazione abitata da molti extracomunitari, dei documenti degli attuali imputati. La maturazione della prescrizione non consente, però, di investire nuovamente il giudice dì merito_ P. T. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è stinto Per prescrizione. Così deciso 1'8/6/2021 TI Co s tensore residente .DEPOSiT.ATA ,\ (A mbre) IN (-::.\ N i:'..-: -:; bi.\ es ichelli) i I 2 e UG 2021