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Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPRISAN VASILE nato il 10/02/1966 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Oprisan Vasile per furto aggravato, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, l'applicazione di una pena pressoché coincidente col minimo edittale esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniari favore (-acca arrimPnrip P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proregquali P della flrrIma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena proporzionalità della pena commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale pena complementare

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPRISAN VASILE nato il 10/02/1966 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Oprisan Vasile per furto aggravato, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non PrrPgiva; riè) dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, l'applicazione di una pena pressoché coincidente col minimo edittale esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniari favore (-acca arrimPnrip P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proregquali P della flrrIma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'8/6/2021 DEPOSI TATA IN n ( e (,14A4 t