Ordinanza — n. 29495/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLABU BOGDAN DANIEL nato a GALATI( ROMANIA) il 22/09/1984 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Slabu Bogdan Daniel perché trovato in possesso di una carta di identità - apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Romania - falsa (capo A: art. 497/bis cod. pen.) e per la contraffazione di una patente di guida (capo B: artt. 477 e 482 cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mez7n dei diferre, fieni inciando ;ma vinia7inne di pgge p un vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del reato di cui al capo B) - da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi dell'art. 489 cod. pen. - e con riguardo al trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 489 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497/bis cod. pen.) e per la contraffazione di una patente di guida (capo B: artt. 477 e 482 cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mez7n dei diferre, fieni inciando ;ma vinia7inne di pgge p un vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del reato di cui al capo B) - da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi dell'art. 489 cod. pen. - e con riguardo al trattamento sanzionatorio;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLABU BOGDAN DANIEL nato a GALATI( ROMANIA) il 22/09/1984 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Slabu Bogdan Daniel perché trovato in possesso di una carta di identità - apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Romania - falsa (capo A: art. 497/bis cod. pen.) e per la contraffazione di una patente di guida (capo B: artt. 477 e 482 cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mez7n dei diferre, fieni inciando ;ma vinia7inne di pgge p un vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del reato di cui al capo B) - da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi dell'art. 489 cod. pen. - e con riguardo al trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato Invero: - i giudici di merito hanno accertato che la patente di guida di cui al capo B) era contraffatta, dal momento che riportava la fotografia dell'imputato, ma generalità diverse. Tale fatto concreta l'ipotesi di reato contestata, sicché la pronlinCia impugnata non mPrita censiir.a, a nulla rilevando che le Corte d'appello abbia potuto equivocare sull'oggetto della doglianza concernente il detto capo, dal momento che il ricorrente non chiarisce - col ricorso - quale pregiudizìo abbia avuto dall'equivoco in cui era caduto il giudice di merito e perché la fattispecie andrei-1hp riqualifiratA ai cprici dell'art. 489 cod. peri.; - l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.
Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a mntivare il dinierin deile cin-nctan7e glicidette, peraltrn, le riosilian7e del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta conceggione, dal momento che "la rigalen7a" nel tempo delle condotte delittuoge poste in essere dall'imputato e dei precedenti penali non costituiscono elementi cui collegare, in maniera automatica, l'attenuazione della risposta sanzionatoria;- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Con9lr etten ore Il Presidente (Ant S ernir (M sichelli) IDEPOSSTATA ì