Ordinanza — n. 29491/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI FAOUAD nato il 17/11/1987 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza dì prima cura, che aveva condannato E! Idríssi Auad per due furti aggravati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI FAOUAD nato il 17/11/1987 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza dì prima cura, che aveva condannato E! Idríssi Auad per due furti aggravati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI FAOUAD nato il 17/11/1987 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza dì prima cura, che aveva condannato E! Idríssi Auad per due furti aggravati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sul rilievo che l'imputato fu riconosciuto da personale della Questura di Vercelli, a cui era noto, mentre prelevava abusivamente i pacchetti di sigarette dal digtrihutore automatico, Rnio congetturate, quindi , l'affermazione difensiva che gli operanti possano essersi sbagliati; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della pre scritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso V8/6/2071 Il Consigli'.,r estensore 'DEPOSITATA Il Presidente I N C A N ;-:, r_ (Ant nío tembre) 1 I i k .1 I. L E R I A ( ssichelli) i i i 2 8 2021