Ordinanza — n. 29490/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC SAVETA nato il 01/02/1970 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Giorgevic Pidza, alias Dordevic Saveta, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, articolo 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC SAVETA nato il 01/02/1970 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Giorgevic Pidza, alias Dordevic Saveta, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Nella specie, il riferimento ai numerosi reati della stessa indole certamente commessi dall'imputata, avendo la stessa dato sempre generalità diverse in occasione (Api controlli a cui era stata - nel tempo - sottoposta - giustifica pienamente l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale e la negazione delle attenuanti generiche; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso V8/6/2021 Il Co i f i est nsore Il Presíd nte (An o ii5b l tte• bre) ( M ssichelli) .DEpo TATA N C N