Ordinanza — n. 29486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/01/1991 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Caruso Giuseppe per furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e alla negazione delle attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e alla negazione delle attenuanti generiche;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/01/1991 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Caruso Giuseppe per furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e alla negazione delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Spintonare agenti della forza pubblica intervenuti per reprimere un furto, fino a farli rovinare per terra, costituisce atto di violenza pienamente rientrante nel paradigma dell'art. 337 cod. pen.. E' solo congetturale e avulsa da qualsiasi ragionamento giuridico l'opposta opinione, mentre è assertiva l'affermazione che ranisn non AvPSCP rnmprPCC1 la qualità degli agenti intervenuti sul posto, atteso che lo stesso imputato ha dichiarato il contrario. Quanto all'attenuante di cui all'art.62-bis c.p., trattasi di circostanza la cui applicazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e le coi valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se non gotto il profilo della manifesta illogicità di motivazione.
Nella specie, il riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato e alla gravità della condotta, preceduta da condotte analoghe, rende pienamente ragione della decisione a cui la Corte di merito è. pervenuta. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. r , L, Così deciso 1'8/6/2021 tr e C 7i 1"'Si- I Q- Pkez-L._ 28 2021 il Di