Ordinanza — n. 29485/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 27/02/1958 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Giaconia Francesco per- furto di acqua potabile, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 27/02/1958 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Giaconia Francesco per- furto di acqua potabile, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 27/02/1958 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Giaconia Francesco per- furto di acqua potabile, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto assolutamente generico e privo di qualsiasi argomentazione atta a contrastare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha dato atto dell'applicazione di una pena nel minimo edittale e della generosa concessione - già in primo grado - di attenuanti generiche: circostanze di cui il ricorrente non prende atto; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di Cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Consipliee es ensore Il Presi ente (Ant tt g bre) ( Ma ssicheiti) k ,DE.POS4TA i N CANCELLERiA -rA 11Di1•etto D