Ordinanza — n. 29484/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO FRANCESCO nato a FAVARA il 10/07/1969 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; P - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pisciotto Francesco per ii reato di cui all'art. 496 cod. pen. ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento san7innatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento san7innatorio.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO FRANCESCO nato a FAVARA il 10/07/1969 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; P
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pisciotto Francesco per ii reato di cui all'art. 496 cod. pen. ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento san7innatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il reato di cui all'art. 496 cod: pen, è integrato da qualsiasi falsa dichiarazione sulle proprie generalità rese a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni (ex multis, cass., n. 41135 del 2010). Correttamente, pertanto, è stato ravvisato il reato nella condotta di Pisciotto, che, interrogato da genti della Polizia di Stato dopo una denuncia orale presentata a suo carico, dichiarò di chiamarsi Bruccolieri Giuseppe.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non ha nessun rilievo il motivo cui per gli agenti abbiano interrogato il Pisciotto sulle generalità e non ha nessun rilievo il fatto che Pisciotto abbia declinato false generalità per difendersi dall'accusa mossa nei suoi confronti. Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non violazione di legge o vizio di motivazione. Un vizio siffatto è inesistente nella specie, atteso che !a pena, applicata nel minimo edittale, non abbisognava di nessuna specifica motivazione e il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato col riferimento ai precedenti penali; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 r Il Con2i 1ie e tensore (., Il Presidente (An o io mbre) (Mari ichelli) i !