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Ordinanza — n. 29483/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as redundant and upholds conviction for riot participation with minor fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29483/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was a verbatim repetition of the arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court found the defendant guilty of participating in a riot where both groups attacked and retreated, justifying the conviction. Regarding the penalty, the court noted the minor fine required no further justification, while the denial of probation was properly motivated by the defendant's criminal record under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal that merely repeats arguments already examined and dismissed by the appellate court is inadmissible, and a minor monetary fine does not require extensive reasoning regarding its application.

Parole chiave

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inadmissible appeal redundant litigation riot participation conditional suspension denial criminal record parameters caso poco grave corresponsabilità della vittima scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGUERRA OUSSAMA nato il 28/09/1986 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bouguerra Oussama per partecipazione ad una rissa; - che avverso detta sentenza ha proposto ri corso SO per t...clbSdLiOne l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione sul rilievo che Bouguerra partecipò ad una colluttazione dove entrambi i gruppi contendenti aggredivano e arretravano, a seconda delle necessità; il che rende pienamente ragione della conclusione a cui i giudici sono pervenuti. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'applicazione della sola pena pecuniaria, in misura estremamente contenuta, esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione, mentre la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena ìz, stata motivata rni prprpripntrm pPnA112 da cui l'imputato è gravato; vale a dire, col riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen., il che rende ragione delle modalità di esercizio del potere sanzionatorio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'8/6/2021 D IN EPOMTATA JEFRiA Il Pr