Ordinanza — n. 29482/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bevilacqua Umberto per tentato furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inutilmente, poi, il ricorrente ripropone gli argomenti già spesi in giudizio, dal momento che attengono a spiegazioni autoreferenziali e prive di qualsiasi addentellato probatorio; - che la ritenuta inammissibilità r1Pl ricorso comporta !e conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di puro 3,000 in favore della Cassa CiPIIP Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bevilacqua Umberto per tentato furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Del tutto logicamente i giudici hanno ritenuto che l'imputato stesse facendo il "palo", atteso che all'arrivo di Gasparri azionò il clacson, gridò all'indirizzo dell'abitazione presa di mira, a! fine di avvertire i complici, P si diecie alla fuga. In tale comportamento vi è, come correttamente rilevato dal giudicante, la prova del concorso nel reato, a nulla rilevando le spiegazioni fornite in ordine alla sua presenza sul posto e alle ragioni della subitanea fuga, giacché quanto evidenziato dal giudicante depone inequivocabilmente nel senso da questi ritenuto.
Inutilmente, poi, il ricorrente ripropone gli argomenti già spesi in giudizio, dal momento che attengono a spiegazioni autoreferenziali e prive di qualsiasi addentellato probatorio; - che la ritenuta inammissibilità r1Pl ricorso comporta !e conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di puro 3,000 in favore della Cassa CiPIIP Ammende.
Così deciso 1'8/6/2021 D E P IN C/ I TA TA Consi tier4 estensore I! Presidente (Ant n of SI bre) i 2 8 2021 es